Art. 8.
(Formazione e finanziamento

del programma).

      1. Il programma è predisposto, entro un anno dalla costituzione della città metropolitana di Roma, dall'Ufficio per Roma capitale, di cui all'articolo 10, sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione Lazio, dai comuni e dai municipi che ricadono nel territorio della città metropolitana di Roma, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, nonché da altri soggetti pubblici e privati, ed è deliberato, previa intesa raggiunta in seno alla Conferenza, dal consiglio della città metropolitana.

 

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      2. Al fine di cui al comma 1, gli organi costituzionali della Repubblica, le amministrazioni dello Stato, della regione Lazio, dei comuni e dei municipi che ricadono nel territorio della città metropolitana di Roma, e degli enti pubblici nonché i soggetti pubblici e i concessionari di pubblici servizi comunicano, entro tre mesi dalla costituzione della città metropolitana di Roma, al sindaco metropolitano gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di propria competenza connessi con quelli previsti dal programma.
      3. Il programma ha una durata triennale. La localizzazione delle opere e degli impianti di interesse nazionale, o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali, o di competenza della regione Lazio deve avvenire nel rispetto del piano territoriale di coordinamento della città metropolitana di Roma.
      4. Nel caso in cui l'intesa di cui al comma 1 non sia raggiunta, la Conferenza conclude un accordo sulle modifiche al programma, che è deliberato nuovamente da parte del consiglio della città metropolitana, tenendo conto delle proposte di modifica.
      5. Il finanziamento degli interventi previsti dal programma è posto a carico dello Stato, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e della regione Lazio per le opere di sua competenza. Le relative risorse finanziarie sono trasferite alla città metropolitana di Roma, secondo le prescrizioni del piano finanziario allegato al medesimo programma.
      6. Le opere di competenza della città metropolitana di Roma, dei municipi e dei comuni che ricadono nel territorio della medesima città sono finanziate dagli stessi soggetti.